Statuti
GENERALITÀ
Art. 1
Sotto il nome Sci Club Lodrino Prosito esiste una società sportiva, fondata il 13 maggio 1980, apolitica e aconfessionale, che rifiuta qualsiasi forma di discriminazione di natura politica, religiosa ed etnica, nonché qualsiasi discriminazione basata sul sesso o sulla razza; sottoposta alle disposizioni dell’art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero ed è regolata dal presente statuto. Questa società fa parte con tutti i suoi membri della Federazione Svizzera di Sci (Swiss-Ski) e della Federazione Sci Svizzera Italiana (TISKI), i loro statuti costituiscono parte integrante di questi statuti per club. Lo Sci Club Lodrino-Prosito è tenuto a versare le quote associative a entrambe le associazioni.
Art. 2
La Società persegue lo scopo di promuovere e diffondere la pratica dello sci, dello snowboard e di altri sport di scivolamento sulla neve, e le attività inerenti ad esse, organizzando corsi d’istruzione e di perfezionamento, indicendo escursioni, tenendo conferenze, proiezioni e manifestazioni in carattere col fine della Società. Inoltre il club provvede a collaborare con altre società miranti a scopi analoghi.
Art. 3
La sede sociale è nel comune di Riviera.
ETICA E DOPING
Art. 4
In qualità di membro di Swiss-Ski, lo Sci Club Lodrino-Prosito e i suoi membri sono soggetti alla Carta Etica, allo Statuto sul doping, allo Statuto sull’etica di Swiss Olympic, nonché ad altri documenti più dettagliati ad essi correlati.
Art. 4 a
Le presunte violazioni dello Statuto sul doping e dello Statuto sull’etica sono esaminate da Swiss Sport Integrity e sanzionate in conformità con i casi definiti nello Statuto sull’etica. Negli altri casi, la valutazione giuridica e, se del caso, le sanzioni sono di competenza esclusiva del Tribunale dello sport svizzero (ad esclusione dei tribunali ordinari nazionali) in conformità con le rispettive disposizioni dello Statuto sul doping e degli Statuti in materia di etica.
Art. 4 b
Il ricorso giuridico è disciplinato dalle disposizioni dello Statuto sul doping e dello Statuto sull’etica o dai regolamenti associati.
SOCI _ AMMISSIONI _ DIMISSIONI _ ESCLUSIONI
Art. 5
Possono aderire alla Società tutte le persone che hanno compiuto il sesto anno di età. L’ammissione, sottoposta alla decisione del Comitato, avviene tramite appositi formulari, e con il versamento della relativa quota sociale. Per i minorenni è richiesta la firma dei genitori o di chi ne fa le veci.
Art. 6
Aderendo alla Società, ogni socio può scaricare lo statuto dal sito internet www.sclp.ch e ne rispetta i contenuti.
Aderendo alla Società ogni membro diventa membro di Swiss-ski e della Federazione Sci Svizzera Italiana TISKI, ed autorizza il club per la gestione dei membri e l’allineamento degli indirizzi, possa inviare, a scopo di gestione e utilizzo l’elenco completo dei membri con tutte le informazioni obbligatorie alle suddette federazioni e istituzioni.
Art. 7
La tassa sociale è fissata di anno in anno dall’assemblea generale su proposta del Comitato.
Art. 8
Il Club si compone di soci attivi, soci sostenitori, soci onorari e membri delle organizzazioni giovanili.
Art. 9
I MEMBRI DELLE ORGANIZZAZIONI GIOVANILI sono i ragazzi di ambo i sessi fino all’età di 15 anni. Essi non hanno nessun diritto di voto.
Art. 10
Sono SOCI ATTIVI coloro che partecipano alle attività del Club e abbiano assolto i doveri finanziari verso la Società.
Art. 11
Sono SOCI SOSTENITORI o considerati tali, chi appoggia finanziariamente l’associazione, indipendentemente dalla loro attività sportiva.
Art. 12
Sono SOCI ONORARI coloro che per particolari meriti saranno proclamati tali dall’assemblea su proposta del Comitato.
Art. 13
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Comitato. Il socio che senza motivazione alcuna non paga la dovuta tassa entro i termini fissati dal Comitato, sarà ritenuto dimissionario.
Art. 14
L’espulsione di un socio viene decisa dal Comitato:
a) per infrazione grave allo Statuto ed ai regolamenti del Club;
b) per comportamento indegno e fatti di antisportività gravi;
c) per il suo agire contrario agli interessi della Società.
L’espulso può ricorrere alla decisione dell’assemblea dei soci.
ORGANI SOCIALI
Art. 15
Gli organi della Società sono:
a) l’assemblea dei soci;
b) il Comitato;
c) le Commissioni;
d) i revisori dei conti (due revisori possono rimanere in carica due anni).
Art. 16
L’assemblea dei soci è l’organo supremo del Club. Essa sarà convocata dal comitato ogni anno entro il 30 novembre tramite mezzi di comunicazione usuali e/o pubblicazione sul sito e giornali, munito di ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data prevista. Deciderà sulle trattande all’ordine del giorno, in particolare:
a) Nomina di due scrutatori;
b) Approvazione del verbale dell’ultima assemblea;
c) Approvazione rapporto annuale del Comitato
rapporto annuale delle Commissioni
rapporto annuale del cassiere
rapporto annuale dei revisori;
d) nomine del comitato
nomine dei revisori;
e) Approvazione programma e proposte per la stagione entrante;
f) tassa sociale;
g) eventuali.
Art. 16 a
L’assemblea dei Soci ha competenza di decisione anche su:
a) modifiche statutarie o adesioni ad altre federazioni
b) nomina i soci onorari
c) approvazione di regolamenti
d) decisioni in caso di contestazioni nei confronti del comitato
e) scioglimento della società.
f) Decisioni relative alle richieste dei membri presentate per iscritto al presidente almeno cinque giorni prima dell’assemblea.
Art. 17
I membri dello Sci Club sono autorizzati a presentare richieste che saranno trattate durante l’assemblea dei Soci.
Art. 18
L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Le decisioni sono prese, per quanto lo Statuto non disponga diversamente, a semplice maggioranza dei voti dei soci presenti.
Le votazioni avvengono per alzata di mano. Lo scrutinio segreto, se proposto da un membro, deve essere approvato dall’assemblea.
Non è possibile farsi rappresentare all’assemblea mediante conferimento di procura.
In caso di parità si procederà ad una seconda votazione dopo aver ulteriormente approfondito l’argomento.
Art. 19
Le modifiche statutarie devono essere all’ordine del giorno, e necessitano 3/4 dei voti dei soci presenti.
Art. 20
Le assemblee straordinarie possono essere convocate dal Comitato o su richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci.
Art. 21
Il Comitato si compone:
a) del Presidente;
b) del Vicepresidente;
c) del Segretario;
d) del Cassiere;
e) da 3 a 6 membri.
In caso di parità di membri, il voto del presidente vale doppio.
Un membro sarà il responsabile della Commissione tecnica. Il Segretario potrà svolgere anche mansioni di cassiere.
Il comitato sarà autorizzato a richiedere eventuali deroghe all’assemblea sul numero di membri che lo compongono.
Art. 22
Il Comitato nominato durante l’assemblea ordinaria, resta in carica 2 anni ed è rieleggibile.
in caso d’uscita dal comitato prima della scadenza del mandato il dimissionario è invitato a trovare un subentrante, il quale rimane in carica per il resto del periodo di nomina. La durata totale del mandato di un membro del Comitato di principio non dovrebbe superare i 12 anni. Inoltre all’interno del Comitato, deve essere garantita una rappresentanza dei sessi equilibrata.
Il comitato è inoltre responsabile della propria organizzazione.
Art. 23
Il Comitato decide questioni che non siano di competenza dell’assemblea, e in particolare:
a) provvede alla gestione sociale;
b) dirige gli affari correnti;
c) prepara le assemblee;
d) segue le decisioni dell’assemblea;
e) amministra il patrimonio del Club;
f) rappresenta il Club verso terzi;
g) prende decisioni nell’interesse del Club.
Le decisioni del comitato sono valide alla presenza di almeno metà + 1 membri del comitato, con la prerogativa che sia presente il presidente o il vicepresidente del club.
La firma Sci Club Lodrino-Prosito è vincolata verso terzi dalla firma collettiva a due del presidente o del vicepresidente, o di uno di loro con il segretario o con un altro membro del Comitato.
Art. 23 a
I membri del Comitato adempiono ad i propri obblighi con la dovuta diligenza ed efficienza e al meglio delle proprie capacità.
Art. 23 b
I membri del Comitato svolgono la loro attività nell’esclusivo interesse del club.
Art. 23 c
In caso di rischio di conflitto di interessi che coinvolga un membro del Comitato a seguito di una decisione del Comitato, tale persona è tenuta a informare il presidente e astenersi dal partecipare alla discussione e alla decisione. Inoltre, tale persona si astiene dall’influenzare altri membri del Comitato direttivo in merito alla decisione. L’astensione dal voto a causa di un conflitto di interessi deve essere riportata a verbale.
Art. 23 d
Se il conflitto d’interessi riguarda il presidente, questi è tenuto a informare il suo supplente.
Art. 23 e
Se il membro interessato contesta l’accusa di conflitto di interessi, il Comitato prende le sue decisioni escludendo il membro interessato.
Art. 23 f
I membri del Comitato non sono autorizzati a sollecitare, ricevere, accettare o concedere vantaggi diretti o indiretti in relazione al loro mandato all’interno del Club o che potrebbero dare tale impressione e che abbiano un valore più che simbolico.
Art. 24
La Commissione tecnica, con a capo un membro del Comitato (Art. 21) è composta dai monitori e istruttori. Ha la competenza di istruire i soci. Durante i corsi è responsabile del buon andamento dei medesimi.
FINANZE
Art. 25
Il Club regola il suo funzionamento mediante le quote sociali e contributi, utili conseguiti in manifestazioni diverse ed eventuali donazioni. Per la verifica dei conti e dell’inventario, saranno nominati, ogni anno, due revisori e un supplente. I revisori hanno il diritto di consultare in qualsiasi momento la contabilità e i documenti giustificativi. Essi riferiscono all’Assemblea dei Soci in merito ai controlli effettuati. Essi devono presentare per iscritto un rapporto all’assemblea generale. Il loro mandato è di 2 anni. Un revisore non può rimanere in carica consecutivamente più di 2 anni.
Lo Sci Club risponde dei propri impegni esclusivamente con il proprio patrimonio sociale.
È esclusa qualsiasi responsabilità dei singoli membri del Club.
Art. 26
Le finanze sono amministrate dal Comitato (Art. 23).
Art. 27
Il Club può stipulare delle assicurazioni collettive che si limitano alle uscite organizzato.
DISPOSIZIONI FINALI _ SCIOGLIMENTO
Art. 28
Per la modifica del presente Statuto fa stato l’Art. 19, nonché eventuali regolamenti interni approvati dall’assemblea.
Art. 29
La decisione di scioglimento del Club, proponibile dal Comitato deve essere presa e votata dai 3/4 dei
soci con diritto di voto
Art. 30
In caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà dato in custodia al Municipio di Riviera
Se nel corso di 5 anni non sorgesse nel comune una nuova associazione con identici scopi, il patrimonio sarà devoluto a società sportive locali in ripartizione equa.
Art. 31
Questo statuto è stato approvato dall’assemblea dello Sci Club Lodrino Prosito il 22 novembre 2025 ed entrerà in vigore dopo la ratifica della Swiss-Ski.
SCI CLUB LODRINO PROSITO
Lodrino, il 22 novembre 2025